In Italia la materia urbanistica è da sempre intesa male e maltrattata. In particolare c’è una credenza molto diffusa per la quale un immobile ante ’67 non necessiti dell’agibilità . Niente di più sbagliato! Scopriamo il perché .
Agibilità e permessi a costruire: le differenze
Cominciamo con il definire e datare i diversi documenti. L’agibilità ha una natura fortemente legata ai requisiti di sanità ed igiene. Il concetto ha origine all’inizio del ‘900. Viene introdotta per la prima volta nel T.U. delle leggi sanitarie, R.D. n. 1265/1934, sotto la denominazione di abitabilità e non prevedeva l’obbligo di una licenza edilizia. L’agibilità definisce la possibilità di occupare un immobile. Alla data odierna il certificato di agibilità non è più rilasciato del comune ed è stato sostituito con una segnalazione certificata per l’agibilità che viene redatta dal progettista o dal direttore dei lavori. I titoli autorizzativi invece hanno un aspetto legato all’edilizia. Sono gli strumenti necessari per eseguire interventi di trasformazione sul territorio. Hanno origine con la legge fondamentale per l’urbanistica 1150/1942 che ne prescriveva l’obbligo nei centri abitati e nei comuni dotati di piano regolatore comunale.
Cosa è successo nel 1967?
In seguito al continuativo ed intenso uso del suolo verificatosi negli anni del boom edilizio post bellico si sono verificate diverse frane ed alluvioni nel territorio italiano durante il 1966. Un esempio eclatante degli effetti della speculazione edilizia ci viene fornito dalla frana di Agrigento del 19 luglio 1966. Sono 8.500 i vani costruiti in quegli anni in contrasto con le norme esistenti, le conseguenze sono state disastrose. Nel 1 ° settembre 1967 viene emanata la legge 765/1967, definita “legge ponte” con l’obiettivo di portare ordine nell’attività edilizia e con l’art. 10 è stato introdotto l’obbligo di richiesta della licenza edilizia per l’intero territorio comunale.
Normativa e prassi
Nell’immobiliare la dicitura ante ’67 viene spesso considerata come un condono generale. Da quando? Dalla Legge 47/85 con la quale il legislatore introdusse l’obbligo di citare negli atti di compravendita gli estremi degli strumenti edilizi. Ad eccezione delle opere iniziate anteriormente al 1 ° settembre 1967. Attenzione. La disposizione è valida sono per atti di trasferimento. Non per gli uffici comunali.
Quali sono i rischi? Le nostre soluzioni
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