Una recente circolare dell’Agenzia delle Entrate definisce quali soggetti possono beneficiare delle agevolazioni per il bonus facciate e quali no. Scopriamolo insieme!

La normativa

Con la legge di bilancio 2020 è stata introdotta la disciplina che consente
una detrazione dall’imposta lorda (il bonus facciate), pari al 90 per cento delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.

Soggetti ammessi

L’ambito di applicazione del “bonus facciate” è delineato al comma 219
dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2020 in forza del quale le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.

Soggetti esclusi

Trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, la stessa non può essere
utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a
tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Sono esclusi, ad esempio, dalla possibilità di fruire del “bonus facciate”, i soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, poiché il loro reddito è assoggettato ad imposta sostitutiva.

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