Con una recente sentenza (n. 51236 del 19 dicembre 2019) la Cassazione ribadisce che impedire l’ingresso nel cortile comune agli altri condomini è reato di violenza privata, art. 610 del codice penale.
Il fatto
Un condomino si rifiuta di spostare il proprio veicolo parcheggiato all’ingresso di un cortile, ingresso in uso anche ad altro condomino. Impedendo a quest’ultimo di entrare nel garage per portare via degli attrezzi in quel luogo depositati.
Difesa e sentenza
Dal punto di vista della difesa il rifiuto dello spostamento del veicolo non è assimilabile alla violenza, alla minaccia. Secondo la Cassazione invece la violenza si configura in qualunque mezzo capace di privare in modo coattivo la persona offesa della libertà di autodeterminarsi e di agire.
Come difendersi e secondo quali principi
L’articolo 610 del codice penale ha lo scopo di tutelare l’interesse dello Stato affinché garantisca a ciascun soggetto la libertà morale, ovvero la facoltà di autodeterminarsi e quindi di sentirsi libero in ogni circostanza nei limiti, ovviamente, dell’ordinamento giuridico, pertanto la ratio dell’articolo in esame è la libertà psichica della persona, la quale non deve essere compromessa da ogni comportamento violento ovvero intimidatorio atto a determinare una costrizione, diretta ovvero indiretta, sulla libertà di azione della persona.
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