Normativa

La legge 30 luglio 2010 n. 122 aggiunge un nuovo comma 1-bis all’art. 29 L. 27 febbraio 1985 n. 52.

In base a questa integrazione normativa, con effetto dal 1 luglio 2010, gli atti pubblici devono contenere – a pena di nullità – oltre alla identificazione catastale, il riferimento alle planimetria depositate in catasto e la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.

Obiettivo della normativa

L’aspetto principale della normativa è fiscale, ovvero ottenere un elenco aggiornato degli immobili urbani produttivi di reddito e dei relativi proprietari. Si ha così un archivio più allineato, dove c’è una coerenza formale e sostanziale dei dati che individuano l’immobile.

Planimetria non conforme: soluzioni

La planimetria catastale dev’essere a norma di legge conforme allo stato di fatto. Se hai realizzato nel passato degli interventi regolari ma senza modificare la planimetria catastale l’operazione da fare è affidare ad un tecnico abilitato la redazione della variazione catastale.

Quando posso evitare la variazione catastale?

La circolare 2/2010 AdE evidenzia che è possibile evitare l’aggiornamento della planimetria catastale, nel caso in cui le difformità siano grafiche, di lieve entità e non sia cambiato il numero di vani catastali. Ad esempio in caso di leggero spostamento di una porta, di un tramezzo o altre piccole difformità che non alterino il numero dei vani. Differente è invece il caso in cui sia stato effettuato lo spostamento di bagni e cucine, sia stato creato un ripostiglio, un soppalco. In questi casi è necessario provvedere alla variazione catastale.

Conclusione e soluzioni

L’immobiliare “fai da te” è sempre più articolato ed è difficile prestare attenzione ad ogni aspetto. A chi acquista consigliamo di affidarsi ad un esperto che verifichi la corrispondenza tra planimetria depositata in catasto e stato di fatto dei luoghi.

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